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Proposta di modifica n. 9.2 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 06/08/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Art. 9. - (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici). – 1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.

        3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro il limite di cui al comma 5.

        4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro il limite di cui al comma 5.

        5. In ogni caso, l'importo complessivo dei compensi professionali di ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare il limite di 50.000 euro l'anno, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del dipendente.

        6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».