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Proposta di modifica n. 9.3 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 06/08/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. – 1. Il comma 2 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

        ''2. La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra gli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, su base prevalentemente territoriale e secondo criteri di merito e di efficienza''.

        2. L'ultimo comma .dell'articolo 21 del regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato».