Proposta di modifica n. 11.17 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 06/08/14

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «l-bis. È data facoltà ai presidenti di regione e di provincia, nonché al sindaco, sostituire con propria deliberazione, senza nuovi e maggiori .oneri e previo preavviso di tre mesi, il personale dirigenziale. Il dirigente sostituito sarà collocato in posizione di fuori ruolo».