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Articolo aggiuntivo n. 11.0.2 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 06/08/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni a favore del personale delle ASL già convenzionato)

        1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

            b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

        ''Art. 6-bis. - (Anzianità di servizio). – 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datare di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

        2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni eli rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

        3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

        4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

        5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento. economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

        6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS rica1cola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo – ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

        Conseguentemente all'art. 53, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio».