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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/08/14

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

        ''4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi''».