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Proposta di modifica n. 2.2 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/08/14

Al comma 1, sostituire le parole: «ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore, a pena di nullità della decisione» con le seguenti: «L'affidatario deve essere sentito, a penadi nullità, nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato, con facoltà di lasciare al giudice note scritte».