Proposta di modifica n. 2.2
al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
presentato il 06/08/2014 in II Giustizia del Senato da Aldo DI BIAGIO (AP-CPE-NCD-NCI) e altri
testo emendamento del 06/08/14
Al comma 1, sostituire le parole: «ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore, a pena di nullità della decisione» con le seguenti: «L'affidatario deve essere sentito, a penadi nullità, nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato, con facoltà di lasciare al giudice note scritte».