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Articolo aggiuntivo n. 7-BIS.0.2 al ddl S.1541-B in riferimento all'articolo 7-BIS.
  • status: Precluso

testo emendamento del 08/08/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

        1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

        ''2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis''».