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Articolo aggiuntivo n. 25.0.2 al ddl S.1324 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 09/09/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre  2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute)

 

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre  2012, è aggiunto infine il seguente periodo:

"Nel caso di medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 219/2006, qualora il richiedente possa dimostrare, mediante un dettagliato riferimento alla letteratura pubblicata e/o riconosciuta nella tradizione della medicina omeopatica, che l'uso omeopatico del medicinale o dei ceppi omeopatici è consolidato e offre tutte le garanzie di innocuità, può non essere fornita, la documentazione relativa ai risultati degli studi preclinici e clinici; in tal caso gli esperti giustificano, sulla base della documentazione fornita in forma di letteratura pubblicata e/o riconosciuta nella tradizione della medicina omeopatica, l'uso omeopatico dei ceppi utilizzati e il loro utilizzo tradizionale nell'indicazione rivendicata".