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Proposta di modifica n. 1.29 ai ddl C.750 , C.947 , C.1042 , C.1240 , C.1279 , C.1627 , C.1809 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 18/09/14

  Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-bis è sostituito con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente sostituire fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

nuova formulazione del 23/09/14

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per il territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni di entrata in vigore della presente disposizione.