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Proposta di modifica n. 3.21 ai ddl C.750 , C.947 , C.1042 , C.1240 , C.1279 , C.1627 , C.1809 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/09/14

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità o di recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione per oblazione.