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Proposta di modifica n. 2.108 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/09/14

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 594. - (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone"».