Proposta di modifica n. 2.108
al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 2.
presentato il 18/09/2014 in Assemblea del Senato da Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri
status: Ritirato
testo emendamento del 18/09/14
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 594. - (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone"».