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Proposta di modifica n. 2.11 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 18/09/14

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

        «Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».