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Proposta di modifica n. 2.16 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 18/09/14

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 596-bis. del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa"».