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Proposta di modifica n. 4.100 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 18/09/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore"».