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Proposta di modifica n. 5.100 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/09/14

Al comma 1, capoverso «3» sopprimere le seguenti parole: «Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».