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Articolo aggiuntivo n. 5.0.101 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/14

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

        1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

        "Art. 96-bis. - (Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione). - Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche ,parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

        Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati».