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Proposta di modifica n. 6.15 al ddl C.2616 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 23/09/14

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno, coordinandosi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento una relazione completa e dettagliata, a cadenza annuale, in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2 del presente articolo. Tale relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e settembre 2014, la relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione, alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.

nuova formulazione del 29/09/14

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2 del presente articolo. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra novembre 2013 e dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione, alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.