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Articolo aggiuntivo n. 2.0.7 (testo 2) al ddl S.1428
  • status: Precluso

testo emendamento del 30/09/14

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)

        1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata; sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

        2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'lnps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

            a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            c) la creazione di un'apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

            d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).

        4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, ii profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

        5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

        7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'lnps ai sensi del comma 6.

        8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).

        9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.

        10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».