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Proposta di modifica n. 3.31 (testo 2) al ddl S.1428
  • status: Precluso

testo emendamento del 30/09/14

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) prevedere il divieto per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza di procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati nel caso in cui gli importi di tali spese non siano stati preventivamente comunicati al soggetto interessato;».

        Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».