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Articolo aggiuntivo n. 4.0.3 (già 6.0.1) al ddl S.1428
  • status: Precluso

testo emendamento del 30/09/14

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

(Istituzione del salario minimo orario)

        1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

        2. Lo SMO è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione.

        3. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dello SMO, con decreto da emanarsi entro il 1º luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la medesima procedura di cui al comma 1, provvede ad adeguarne l'entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddetta variazione.

        4. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.

        5. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.

        6. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.

        7. Lo SMO è impignorabile.

        8. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoitura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.

        9. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.

        10. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui ai commi da 2 a 7, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

        11. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».