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Proposta di modifica n. 5.70 (testo 2) al ddl S.1428
  • status: Precluso

testo emendamento del 30/09/14

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

            «h-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».

        Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».