presentato il 01/10/2014 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato da Roberto FORMIGONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri
status: Approvato
testo emendamento del 01/10/14
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)
1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese''.
2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 518. (Pubblicazione della sentenza). La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza''.
3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: ''474,'' è inserita la seguente: ''517 quater,''.
4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''articolo 51, commi 3-bis'' sono inserite le seguenti: '', con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,''».