Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

        1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese''.

        2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 518. — (Pubblicazione della sentenza). — La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza''.

        3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: ''474,'' è inserita la seguente: ''517 –quater,''.

        4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''articolo 51, commi 3-bis'' sono inserite le seguenti: '', con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,''».