Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 01/10/2014 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato da Dario STEFANO (Misto)
  • status: Respinto

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«1-bis.

(Semplificazioni in materia di attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli)

        1. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n.852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n.853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

            a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;

            b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;

            c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;

            d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;

            e) lavorazione dei legumi;

            f) produzione di formaggi e salumi;

            g) produzione di vino;

            h) produzione di olio d'oliva;

            i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

        2. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.».