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Proposta di modifica n. 3.171 al ddl C.2616 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 01/10/14

  Al comma 1, lettera c-bis) sostituire i capoversi 3-ter e 3-quater con i seguenti:
  3-ter. Una quota dall'uno al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio della Serie A e B, il cui gettito è comunque non inferiore a 25 milioni di euro, è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
  3-quater. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche prevedendo, al fine di responsabilizzare i tifosi di calcio e stimolare le società professionistiche a denunciare le frange violente del tifo, che tale quota sia suddivisa proporzionalmente sulla base di un conto consuntivo degli impieghi straordinari delle forze dell'ordine e degli eventuali danni rilevati e stimati annualmente dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.