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Proposta di modifica n. 3.170 al ddl C.2616 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 01/10/14

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire i capoversi 3-ter e 3-quater con i seguenti:
  3-ter. Una quota pari al 2,5 per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio delle serie A e B derivanti dai diritti radio-televisivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.