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Articolo aggiuntivo n. 5.0.3 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile (INAMMISSIBILE ART. 81)

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 5, aggiungere: il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

            b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

            c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

            d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

            e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

            f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

            g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

            h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

        3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

            a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.

        4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

        5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

        6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

        7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».