presentato il 01/10/2014 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato da Giuseppe RUVOLO (GAL-UDCeDC) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (INAMMISSIBILE ART. 81)
testo emendamento del 01/10/14
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Commissione consultiva centrale della pesca marittima
e dell'acquacoltura)
1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;
h) cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
i) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
l) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;
m) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;
n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
o) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;
p) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;
q) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e foresta li finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.
4. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.
5. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».