Articolo aggiuntivo n. 5.0.8 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Respinto

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni correttive e modificative

del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

        1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:

        ''2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

            a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ''pesca-turismo'';

            b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ''ittiturismo'';

            c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;

            d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

        2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.

        3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: ''comma 1'', sono sostituite con le seguenti: ''comma 2'';

        4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

        ''3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto''.

        5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

        6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''tempi vietati'' sono inserite le seguenti: ''quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente marino''».