presentato il 01/10/2014 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato da Giuseppe RUVOLO (GAL-UDCeDC) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 01/10/14
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni correttive e modificative
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:
''2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ''pesca-turismo'';
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ''ittiturismo'';
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.
2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: ''comma 1'', sono sostituite con le seguenti: ''comma 2'';
4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
''3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto''.
5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''tempi vietati'' sono inserite le seguenti: ''quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente marino''».