Articolo aggiuntivo n. 5.0.9 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato (ACCANTONATO)

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Vendita diretta)

        1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.

        2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

        3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

        4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente:

            ''g) ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività''.

        5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009».