Articolo aggiuntivo n. 5.0.12 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile (INAMMISSIBILE ART. 81)

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

 

        1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo o passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschiocoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

        2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».