Articolo aggiuntivo n. 5.0.14 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile (INAMMISSIBILE ART. 81)

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art.5-bis.

(Norme in materia di licenza di pesca e in favore delle navi da pesca)

 

        1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

        2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

        3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

        4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.

        5. Fermo restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

        6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

        7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella d) allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».