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Articolo aggiuntivo n. 5.0.17 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Respinto

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Titoli professionali)

 

        1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi.''.

        2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi''.

        3. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisca altresì i programmi''».