presentato il 01/10/2014 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato da Giuseppe RUVOLO (GAL-UDCeDC) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 01/10/14
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Taglie minime di cattura)
1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
''Art. 86. - (Sottotaglia). 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.
5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ‛taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».