Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 5.0.22 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Respinto

testo emendamento del 01/10/14

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)

 

        1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è abrogato;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:

            1) lo sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

            2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento''».