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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 01/10/14

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è consentita, altresì, nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».