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Proposta di modifica n. 19.5 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 01/10/14

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            «b-bis) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre; anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario''».