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Proposta di modifica n. 19.6 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 01/10/14

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            «b-bis) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

        ''Art. 479-bis. - (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione). – Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo; ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose.

        Nel caso in cui, nell'espletamento dell'attività previste al primo comma; insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

        Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalteràbilità dei dati:

        Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

        Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione''».