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Proposta di modifica n. 19.15 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 01/10/14

Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

        «d-bis) l'articolo 518, primo periodo, del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        ''L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, a pena di nullità rilevabile di ufficio, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto''».