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Proposta di modifica n. 19.20 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 01/10/14

Al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

            «h-bis) all'articolo 560, il quarto comma è sostituito dal seguente:

        ''Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario e dell'assegnatario se questi non lo esentano.''».