Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 19.41 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 01/10/14

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

        «b-bis. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione''».