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Proposta di modifica n. 8.30 al ddl C.2629 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Inammissibile
argomenti:      

testo emendamento del 06/10/14

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I limiti previsti nella Tabella 1, dell'Allegato 5, della Parte IV, Titolo V, non si applicano agli analiti, con una concentrazione soglia di contaminazione superiore, presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, dimostrata l'assenza di cedibilità dovuta alla loro solubilità.
  1-ter. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si interpreta nel senso che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, quando si sostanzia in un'operazione di recupero ambientale, non è sottoposta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.
  1-quater. Al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Nella tabella contenuta nell'allegato 3 «Criteri per la determinazione del test di cessione», nella colonna «concentrazioni limite», al parametro «cloruri», il numero «100» è sostituito con «500»;
   b) Al paragrafo 13.6 dell'Allegato I, sub allegato I «Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi», al sottoparagrafo 13.6.3 «Attività di recupero» è aggiunta la seguente lettera: «d) Copertura definitiva di discariche esaurite di rifiuti non pericolosi».